Servizi in economia
Attività
Nuovo Soggettario Firenze
La legge di contabilità di stato (art. 8) prevede che, in determinate circostanze, la pubblica amministrazione possa provvedere ad assicurare i suoi servizi mediante propri organi piuttosto che attraverso un contratto. Di regola, in tali ipotesi viene indicato un funzionario dell'amministrazione cui viene affidato il compito di provvedere in economia ad una determinata necessità scegliendo la controparte senza il rispetto di alcuna delle formalità previste per la cd. procedura ad evidenza pubblica. I vantaggi presentati da tale metodo, opportunamente definito di piccola evidenza, sono costituiti dalla snellezza della procedura e dalla tempestività nella esecuzione del servizio e del relativo pagamento (Simone)