Molestie
Attività
Nuovo Soggettario Firenze
Rinvio da
Disturbo alle persone
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Contravvenzioni, nel diritto italiano previste dall'art. 660 cod. civ., che consistono nel recare molestie o disturbi a qualcuno, in luogo pubblico o aperto al pubblico, oppure col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo
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