Istigazione a delinquere
Attività
Nuovo Soggettario Firenze
Nel CP, Titolo V. Dei delitti contro l'ordine pubblico, art. 414. Istigazione a delinquere: delitto che si configura quando si istighi pubblicamente qualcuno a commettere uno o più reati. Attenzione: l'istigazione a delinquere, che rientra fra i delitti contro l'ordine pubblico, non va confusa con l'istigazione al reato. La differenza fra i due termini si coglie meglio dalla definizione data in DED: risponde di questo delitto, per il solo fatto dell'istigazione, chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati. Come appare palese, questa incriminazione rappresenta una deroga al principio generale sancito dall'art. 115 del codice, secondo cui l'istigazione a commettere un reato non è punibile, se non sia accolta e seguita dalla commissione del reato medesimo. La minaccia all'ordine pubblico derivante dalla pubblicità del fatto, spiega l'eccezione (DN, visto con AL in fase di rev. del termine Istigazione al reato)